La presente ordinanza/il presente regolamento disciplinano sul piano svizzero il riconoscimento degli attestati liceali di maturità
cantonali o riconosciuti dai cantoni.
l riconoscimento certifica l'equivalenza degli attestati di maturità e la loro conformità alle condizioni minime. Gli attestati riconosciuti certificano che i titolari posseggono le conoscenze e le attitudini generali necessarie per intraprendere studi universitari.
In particolare danno diritto all'ammissione:
- ai politecnici federali giusta l'articolo 16 della Legge federale
- sui politecnici federali del 4 ottobre 1991,
- agli esami federali per le professioni mediche giusta l'ordinanza generale sugli esami federali per le professioni mediche e a quelli di chimico bromatologo giusta la legge sulle derrate alimentari, o
- alle università cantonali giusta le leggi cantonali e gli accordi intercantonali corrispondenti.
Scarica in calce alla pagina l'Ordinanza federale per il riconoscimento delle maturità e lo schema grafico del sistema scolastico svizzero.