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Ordinanza federale per il riconoscimento delle maturità

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Ordinanza del Consiglio federale/Regolamento della CDPE concernente il riconoscimento degli attestati di maturità liceale (RRM).

La presente ordinanza/il presente regolamento disciplinano sul piano svizzero il riconoscimento degli attestati liceali di maturità
cantonali o riconosciuti dai cantoni.

l riconoscimento certifica l'equivalenza degli attestati di maturità e la loro conformità alle condizioni minime. Gli attestati riconosciuti certificano che i titolari posseggono le conoscenze e le attitudini generali necessarie per intraprendere studi universitari.

In particolare danno diritto all'ammissione:

  • ai politecnici federali giusta l'articolo 16 della Legge federale
  • sui politecnici federali del 4 ottobre 1991,
  • agli esami federali per le professioni mediche giusta l'ordinanza generale sugli esami federali per le professioni mediche e a quelli di chimico bromatologo giusta la legge sulle derrate alimentari, o
  • alle università cantonali giusta le leggi cantonali e gli accordi intercantonali corrispondenti.

 

Scarica in calce alla pagina l'Ordinanza federale per il riconoscimento delle maturità e lo schema grafico del sistema scolastico svizzero.

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